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Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei ricercatori e dei Biotecnologi

Link all’articolo originale sul sito ONB

Alcuni articoli pubblicati in rete e su vari social stanno diffondendo, pericolosamente, notizie false sull’obbligo di iscrizione all’Albo dei ricercatori e dei Biotecnologi.

È doveroso, pertanto, un chiarimento per evitare che pedestri campagne di disinformazione si ripercuotano sulla vita dei biologi.

L’ONB non ha mai sostenuto che i ricercatori, in quanto tali, abbiano l’obbligo di iscriversi all’Albo; e non avrebbe potuto farlo, visto che la legge non lo prevede, così come non lo ha mai sostenuto il Ministero della Salute (si vedano le notizie pubblicate al riguardo ai seguenti link:

1. http://www.onb.it/2018/12/21/delibera-dellonb-sulle-modalita-di-iscrizione-allalbo-dei-ricercatori-universitari/
2. http://www.onb.it/2018/11/14/parere-del-miur-anche-i-docenti-e-i-ricercatori-universitari-dovranno-iscriversi-allordine-dei-biologi-danna-la-nostra-professione-ha-raggiunto-un-altro-traguardo/
3. http://www.onb.it/2018/10/08/svolta-epocale-sullobbligo-di-iscrizione-allalbo-dei-biologi-anche-per-ricercatori-e-dipendenti-pubblici/).

Il parere reso, di recente, dal MIUR, tra l’altro, non ha niente a che vedere con l’introduzione di un obbligo di iscrizione all’Albo per i ricercatori universitari ma chiarisce solo che questi ultimi, al pari dei professori, possono iscriversi prescindendo dall’esame di Stato.  

Molto rumore per nulla, dunque.

Tuttavia, per essere ancora più chiari su chi sia tenuto a iscriversi all’Albo, è opportuno richiamare la normativa di riferimento.

L’obbligo di iscrizione per lo svolgimento dell’attività professionale è, in realtà, previsto in maniera estremamente chiara già dall’art. 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, ai sensi del quale:

Per l’esercizio della professione di biologo è obbligatoria l’iscrizione nell’albo. 

L’iscrizione nell’albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. 

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine soltanto per ciò che riguarda l’esercizio della libera professione. 

Il biologo iscritto nell’albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato”.

A spiegare cosa formi oggetto della professione di biologo è, anzitutto, il successivo art. 3, ai sensi del quale:

Formano oggetto della professione di biologo

  1. a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2. b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante;
  3. c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante;
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  9. i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”.

L’art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, inoltre, stabilisce che:

1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: 

  1. a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; 
  2. b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; 
  3. c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrità degli ecosistemi naturali; 
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; 
  5. e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; 
  6. f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; 
  7. g) classificazione e biologia degli animali e delle piante; 
  8. h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; 
  9. i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
  10. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con autonomia tecnico professionale di: 
  11. a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; 
  12. b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; 
  13. c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del suolo e degli alimenti; 
  14. d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; 
  15. e) procedure di controllo di qualità. 
  16. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale”.

Il discrimine da prendere in considerazione, pertanto, non è la condizione giuridica in cui ci si trova (professore, ricercatore, assegnista di ricerca, ecc.) bensì la natura delle attività svolte che, se rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 3 della legge 396/1967 e dall’art. 31 del d.P.R. 328/2001, obbligano all’iscrizione all’Albo.

A ciò deve aggiungersi che l’art. 4 della legge 18 gennaio 2018, n. 3, ha profondamente modificato il d. lgs. CpS. 13 settembre 1946, n. 233, prevedendo, tra l’altro, il passaggio dei biologi nell’ambito delle professioni sanitarie.

Come ha sottolineato il Ministero della Salute, l’art. 5, comma 2, del d. lgs. CpS. 233/1946, ora applicabile anche ai biologi, stabilisce che “Per l’esercizio delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo”.

L’art. 5 della legge 14 maggio 1967, n. 396, elenca i requisiti necessari per l’iscrizione all’albo, tra i quali l’abilitazione alla professione di biologo che si consegue, ai sensi degli artt. 31 e ss. del d.P.R. 328/2001, a seguito del superamento dell’esame di stato.

Il successivo art. 6 della legge 396/1967 consente, tuttavia, a una serie di soggetti («i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica») di conseguire l’iscrizione anche prescindendo dall’abilitazione alla professione.

Il MIUR, come detto, ha precisato, con nota prot. 0054835-13/11/2018-DGPROF-MDS-A, che anche i ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010) possono essere iscritti all’albo anche prescindendo dall’esame di abilitazione.

In conclusione, a seconda delle mansioni e delle attività svolte, l’obbligo di iscrizione può riguardare anche ricercatori universitari, destinatari di assegni di ricerca, ricercatori degli enti di ricerca, personale degli istituti zooprofilattici sperimentali e quello di forze di polizie e forze armate, oltre a quello operante nell’industria agroalimentare, ecc. ma tale obbligo, in realtà, c’è sempre stato e non deriva da una norma sopravvenuta.

Purtroppo in passato c’è stata scarsa attenzione su questa vicenda; l’assenza di vigilanza e di adeguate indicazioni ha portato, negli anni, al consolidarsi di una diffusa elusione dell’obbligo di iscrizione, ancorché in perfetta buona fede, da parte di biologi (e, tra questi, di biotecnologi) che svolgevano e svolgono attività che formano oggetto dell’attività di biologo.

È per questo motivo che l’Ordine, di concerto con il Ministero della Salute, è impegnato a studiare percorsi normativi che consentano, a chi è già da anni occupato in attività di ricerca e di tipo professionale, l’iscrizione all’Albo in maniera compatibile con l’impegno lavorativo.

Allo stato, tuttavia, possono iscriversi all’albo prescindendo dal superamento dell’esame di Stato solo professori universitari e ricercatori a tempo indeterminato (art. 6, comma 4, della legge 240/2010) e a tempo determinato (art. 24, comma 1, della legge 240/2010), oltre alle residuali (e tendenzialmente scomparse) figure dei liberi docenti e degli incaricati.